Art. 49.
                       Cancellazione dall'albo
 
   1.  La  cancellazione dall'albo e' disposta d'ufficio nei seguenti
casi:
     a)  per  la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 45 e 46;
     b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o
malafede nella esecuzione della prestazione;
     c)  quando  sia  soggetto  a  procedure  di liquidazione o cessi
l'attivita';
     d)  per  sopraggiunto impedimento di cui all'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto
disposizioni contro la mafia.
   2.    La   cancellazione   e'   altresi'   disposta   su   domanda
dell'interessato.