Art. 49. Cancellazione dall'albo 1. La cancellazione dall'albo e' disposta d'ufficio nei seguenti casi: a) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 45 e 46; b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione; c) quando sia soggetto a procedure di liquidazione o cessi l'attivita'; d) per sopraggiunto impedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni contro la mafia. 2. La cancellazione e' altresi' disposta su domanda dell'interessato.