Art. 50. Procedure per la cancellazione 1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, ove si proceda d'ufficio, l'ufficio provveditorato da' comunicazione con raccomandata r.r. all'iscritto dei fatti addebitatigli fissando il termine di quindici giorni per le sue deduzioni. 2. Trascorso tale termine, l'assessore competente, dispone la cancellazione dall'albo, tale determinazione viene notificata all'interessato.