Art. 50.
                    Procedure per la cancellazione
 
   1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  precedente, ove si proceda
d'ufficio,   l'ufficio   provveditorato   da'    comunicazione    con
raccomandata  r.r.  all'iscritto  dei fatti addebitatigli fissando il
termine di quindici giorni per le sue deduzioni.
   2.  Trascorso  tale  termine,  l'assessore  competente, dispone la
cancellazione  dall'albo,  tale   determinazione   viene   notificata
all'interessato.