Art. 51.
                         Revisione dell'albo
 
   1.  L'albo  dei  fornitori  della  Regione e' oggetto di revisione
generale ogni tre anni.
   2.  A  tal  fine  le imprese iscritte sono invitate per iscritto a
documentare, entro il  termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento
dell'invito   medesimo,   la  permanenza  dei  requisiti  di  cui  ai
precedenti articoli 45 e 46.
    3.   Scaduto   tale   termine,   si  procede  alla  cancellazione
dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.