Art. 51. Revisione dell'albo 1. L'albo dei fornitori della Regione e' oggetto di revisione generale ogni tre anni. 2. A tal fine le imprese iscritte sono invitate per iscritto a documentare, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito medesimo, la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 45 e 46. 3. Scaduto tale termine, si procede alla cancellazione dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.