Art. 46. Esercizio della delega 1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi. 2. Tale deliberazione dovra' essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curera' la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. 3. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi dello stabilimento ittiogenico, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana nonche' delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata. 4. In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale puo' invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa. 5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, la Regione puo' disporre con atto legislativo la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie. 7. La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.