Art. 48. Norme transitorie per gli attrezzi della pesca 1. Fino a quando non sara' approvato l'elenco degli attrezzi consentiti previsto al precedente articolo 11, la pesca puo' essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti in base alla normativa preesistente alla presente legge. 2. La disposizione transitoria di cui al precedente comma non si applica alla pesca nelle acque di bonifica, disciplinata dalle norme di cui al titolo IV della presente legge.