Art. 49. Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1988 1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in essere alla data del 31 dicembre 1988 per consentire di verificare l'osservanza delle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente articolo 21.