Art. 50. Disposizioni finanziarie 1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale, vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate. 2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale saranno istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni: capitolo n. 02108 (nuova istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca; capitolo n. 02109 (nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di piscicoltura. 3. Le denominazioni dei capitoli n. 22401 e n. 22701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono modificate come di seguito: capitolo n. 22401: "Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca e per le attivita' dello stabilimento ittiogenico"; capitolo n. 22701: "Contributi alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca". 4. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con le leggi di approvazione del bilancio regionale.