Art. 51. Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato 1. Gli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti la materia della pesca e dell'acquacoltura, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 7 dicembre 1990 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 dicembre 1990.