Art. 29. Funzioni del presidente della Consulta 1. Il presidente e' l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attivita' della Consulta. 2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali. 3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all'articolo seguente. 4. In casi particolari od eccezionali il presidente puo' convocare la Consulta senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.