Art. 29.
               Funzioni del presidente della Consulta
 
   1.  Il  presidente  e' l'organo di rappresentanza, di impulso e di
indirizzo dell'attivita' della Consulta.
   2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale,  con  il
Consiglio  regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato
e degli enti locali.
   3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di
Presidenza di cui all'articolo seguente.
   4. In casi particolari od eccezionali il presidente puo' convocare
la Consulta senza il previo accordo con il  Comitato  di  presidenza,
fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.