Art. 32. Gruppi di lavoro 1. Per esigenze di funzionalita' e speditezza della propria azione la consulta puo', con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici. 2. I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da piu' di cinque membri, di cui almeno due emigrati. 3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.