Art. 32.
                          Gruppi di lavoro
 
   1. Per esigenze di funzionalita' e speditezza della propria azione
la consulta puo',  con  deliberazione  assunta  in  seduta  plenaria,
individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di
compiti specifici.
   2.  I  gruppi  di  lavoro previsti al comma precedente non possono
essere composti da piu' di cinque membri, di cui almeno due emigrati.
   3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un  coordinatore  cui
spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.