Art. 34. Struttura amministrativa per l'attuazione della legge 1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati. 2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10. 3. Al Fondo sociale e' preposto un direttore, nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiori alla settima. 4. Il direttore adotta, tra l'altro, i provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale. 5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza concernenti l'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall'Assessore regionale del lavoro e debitamente documentate.