Art. 34.
        Struttura amministrativa per l'attuazione della legge
 
   1.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di cui alla presente legge,
l'Assessorato  regionale  del   lavoro,   formazione   professionale,
cooperazione  e  sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture
tecnico-amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati.
   2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui  alla
presente  legge,  l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite
il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.
   3. Al Fondo sociale e' preposto un  direttore,  nominato,  per  un
triennio,  con  decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore
regionale   del  lavoro,  formazione  professionale,  cooperazione  e
sicurezza sociale, scelto  tra  i  funzionari  appartenenti  a  fasce
funzionali non inferiori alla settima.
   4.  Il  direttore  adotta,  tra  l'altro,  i provvedimenti formali
concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.
   5. Sono a  carico  del  Fondo  sociale  le  spese  generali  e  di
rappresentanza  concernenti  l'organizzazione delle iniziative di cui
alla  presente  legge,   espressamente   autorizzate   dall'Assessore
regionale del lavoro e debitamente documentate.