Art. 37.
                      Composizione del comitato
 
   1.  L'articolo  4  della  legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e'
cosi' modificato:
   "E'  istituito  presso   l'Assessorato   regionale   del   lavoro,
formazione  professionale,  cooperazione  e  sicurezza  sociale,  con
decreto  del  Presidente   della   Giunta   regionale   su   proposta
dell'Assessore   regionale   del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale un Comitato cosi' costituito:
     a)   dall'Assessore    regionale    del    lavoro,    formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;
     b)   da   un  rappresentante  dell'Assessorato  regionale  delle
finanze;
     c)  da  un  rappresentante  dell'Assessorato   regionale   della
programmazione;
     d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda
dell'Anci;
     e)   da   tre   rappresentanti,   designati   a   turno,   dalle
organizzazioni sindacali dei  lavoratori  rappresentative  a  livello
regionale;
     f)  da  un  funzionario  dell'Assessorato  regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge
da segretario.".