Art. 37. Composizione del comitato 1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e' cosi' modificato: "E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato cosi' costituito: a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede; b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale delle finanze; c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione; d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell'Anci; e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale; f) da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario.".