Art. 42. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 e' sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge. 2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro. 3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 26, 28 e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle anticipazioni per il funzionamento proporzionali al contributo concesso nella precedente annualita'. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 15 gennaio 1991 FLORIS