Art. 42.
                          Norme transitorie
 
   1. In sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo
4 e' sospesa  sino  al  riconoscimento  ed  alla  costituzione  degli
organismi previsti dalla presente legge.
   2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed
associazioni  di tutela saranno effettuati sulla base di un programma
annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale del lavoro.
   3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8,  11,  25,
26,  28  e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni
di  tutela,  beneficiari  di  provvidenze   secondo   la   precedente
normativa,  saranno  erogate delle anticipazioni per il funzionamento
proporzionali al contributo concesso nella precedente annualita'.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 15 gennaio 1991
 
                               FLORIS