Art. 27.
Procedure per l'erogazione dei contributi regionali
1. I contributi a carico della Regione ai sensi degli articoli 9,
16, terzo comma, 19, terzo comma e 24 sono erogati direttamente dalle
Unita' sanitarie locali.
2. Per il primo anno di vigenza della presente legge i fondi
necessari per l'attuazione di quanto disposto dal comma precedente
sono trasferiti alle Unita' sanitarie locali sulla base della spesa
storica sostenuta dalla Regione per ciascuna di esse ai sensi della
legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
Per gli anni successivi i fondi sono trasferiti sulla base della
spesa sostenuta da ciascuna Unita' sanitaria locale nell'anno
precedente, dietro presentazione del relativo rendiconto entro 60
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Qualora l'Unita' sanitaria locale non proceda nei termini
previsti alla presentazione del rendiconto, l'Assessore regionale
dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale la invita ad
adempiere nei trenta giorni successivi, decorsi i quali provvede alla
nomina di un commissario
ad acta.