Art. 27.
         Procedure per l'erogazione dei contributi regionali
 
   1.  I contributi a carico della Regione ai sensi degli articoli 9,
16, terzo comma, 19, terzo comma e 24 sono erogati direttamente dalle
Unita' sanitarie locali.
   2. Per il primo anno di  vigenza  della  presente  legge  i  fondi
necessari  per  l'attuazione  di quanto disposto dal comma precedente
sono trasferiti alle Unita' sanitarie locali sulla base  della  spesa
storica  sostenuta  dalla Regione per ciascuna di esse ai sensi della
legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
   Per gli anni successivi i fondi sono trasferiti sulla  base  della
spesa   sostenuta  da  ciascuna  Unita'  sanitaria  locale  nell'anno
precedente, dietro presentazione del  relativo  rendiconto  entro  60
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
   3.  Qualora  l'Unita'  sanitaria  locale  non  proceda nei termini
previsti alla presentazione  del  rendiconto,  l'Assessore  regionale
dell'igiene   e  sanita'  e  dell'assistenza  sociale  la  invita  ad
adempiere nei trenta giorni successivi, decorsi i quali provvede alla
nomina di un commissario
ad acta.