Art. 28.
                            R i c o r s i
 
   1. Contro i provvedimenti di rigetto delle  istanze  di  cui  agli
articoli  5,  6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 23 della presente legge
e' dato il ricorso al Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria  lo-
cale.
   2.  Il  ricorso  in  opposizione,  redatto in carta semplice, deve
essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'atto da  impugnare.  Il  Comitato  di  gestione
dell'Unita' sanitaria locale decide nei 15 giorni successivi.