Art. 28.
R i c o r s i
1. Contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di cui agli
articoli 5, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 23 della presente legge
e' dato il ricorso al Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria lo-
cale.
2. Il ricorso in opposizione, redatto in carta semplice, deve
essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'atto da impugnare. Il Comitato di gestione
dell'Unita' sanitaria locale decide nei 15 giorni successivi.