Art. 29.
                          Norme transitorie
 
   1. Alle domande presentate in base alla legge regionale 22 gennaio
1986,  n.  14  si  applica  la  disciplina  ivi  prevista anche se la
prestazione e' erogata successivamente all'entrata  in  vigore  della
presente legge.
   2.  Deve comunque essere assicurata la continuita' terapeutica per
le prestazioni che  richiedono  trattamenti  sanitari  ripetuti  gia'
autorizzate  ai  sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 o
ricandenti nella disciplina prevista dall'articolo 69, quarto  comma,
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
   3.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle  domande  di  rimborso  concernenti  prestazioni  sanitarie  non
comprese  nel  decreto  del  Ministero della sanita' 24 gennaio 1990,
gia' erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  Sino  all'istituzione  della  Commissione  regionale di cui al
precedente articolo 15, le relative funzioni sono svolte dai  servizi
specialistici delle Unita' sanitarie locali.