Art. 29.
Norme transitorie
1. Alle domande presentate in base alla legge regionale 22 gennaio
1986, n. 14 si applica la disciplina ivi prevista anche se la
prestazione e' erogata successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
2. Deve comunque essere assicurata la continuita' terapeutica per
le prestazioni che richiedono trattamenti sanitari ripetuti gia'
autorizzate ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 o
ricandenti nella disciplina prevista dall'articolo 69, quarto comma,
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle domande di rimborso concernenti prestazioni sanitarie non
comprese nel decreto del Ministero della sanita' 24 gennaio 1990,
gia' erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sino all'istituzione della Commissione regionale di cui al
precedente articolo 15, le relative funzioni sono svolte dai servizi
specialistici delle Unita' sanitarie locali.