Art. 31.
                          Norma finanziaria
 
   1. Alle spese previste dagli articoli 9, 15, 16, 17, 20, 24, 25  e
26, valutate in annue lire 19.500.000.000, si fa fronte:
    quanto  a  lire  11.500.000.000,  12.000.000.000 e 12.600.000.000
rispettivamente per gli anni  1991,  1992,  1993  e  successivi,  con
l'utilizzo  delle  risorse gia' destinate agli interventi di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 (Cap. 12088);
    quanto  a  lire  8.000.000.000,  7.500.000.000  e   6.900.000.000
rispettivamente,  per  gli  anni  1991,  1992, 1993 e successivi, con
l'utilizzo del fondo nuovi  oneri  legislativi  di  cui  al  capitolo
03017.
   2.  Alle  spese  di cui agli articoli 8, 16 e 19, valutate in lire
20.000.000.000, si fa fronte con l'utilizzo  da  parte  delle  Unita'
sanitarie  locali,  di  quota  del  Fondo  sanitario  nazionale (Cap.
12133).
   3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1991,  1992
e 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   4.  Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai
sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni  1991,
1992  e  1993  ed  a  quelli  corrispondenti dei bilanci per gli anni
successivi.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 23 luglio 1991
 
                               FLORIS