Art. 31.
Norma finanziaria
1. Alle spese previste dagli articoli 9, 15, 16, 17, 20, 24, 25 e
26, valutate in annue lire 19.500.000.000, si fa fronte:
quanto a lire 11.500.000.000, 12.000.000.000 e 12.600.000.000
rispettivamente per gli anni 1991, 1992, 1993 e successivi, con
l'utilizzo delle risorse gia' destinate agli interventi di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 (Cap. 12088);
quanto a lire 8.000.000.000, 7.500.000.000 e 6.900.000.000
rispettivamente, per gli anni 1991, 1992, 1993 e successivi, con
l'utilizzo del fondo nuovi oneri legislativi di cui al capitolo
03017.
2. Alle spese di cui agli articoli 8, 16 e 19, valutate in lire
20.000.000.000, si fa fronte con l'utilizzo da parte delle Unita'
sanitarie locali, di quota del Fondo sanitario nazionale (Cap.
12133).
3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1991, 1992
e 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai
sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1991,
1992 e 1993 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni
successivi.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 23 luglio 1991
FLORIS