Art. 29. F i n a l i t a' 1. I Comuni devono dotarsi di un piano regolatore generale comunale (PRGC) al fine di disciplinare l'uso e l'assetto dell'intero territorio comunale, verificando, precisando e sviluppando le indicazioni del PTRG e recependo quelle dei piani speciali degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero apportandovi le modifiche concordate con gli stessi, ai sensi dell'articolo 51, comma 4. 2. Il PRGC e' lo strumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale del territorio comunale. 3. In particolare il PRGC e' finalizzato a garantire: a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonche' la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale; b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attivita' economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale; c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi ed alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente; d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacita' insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.