Art. 29.
                          F i n a l i t a'
 
   1. I  Comuni  devono  dotarsi  di  un  piano  regolatore  generale
comunale (PRGC) al fine di disciplinare l'uso e l'assetto dell'intero
territorio   comunale,   verificando,  precisando  e  sviluppando  le
indicazioni del PTRG e recependo quelle dei piani speciali degli enti
di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero  apportandovi  le  modifiche
concordate con gli stessi, ai sensi dell'articolo 51, comma 4.
   2.  Il PRGC e' lo strumento di sintesi di tutte le disposizioni in
materia di assetto territoriale del territorio comunale.
   3. In particolare il PRGC e' finalizzato a garantire:
     a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonche' la
salvaguardia  dei  beni  di  interesse   culturale,   paesistico   ed
ambientale;
     b)  un  equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare
riguardo  alle  attivita'  economiche  presenti   o   da   sviluppare
nell'ambito del territorio comunale;
     c)  il  soddisfacimento  del  fabbisogno  abitativo  e di quello
relativo ai servizi ed  alle  attrezzature  collettive  di  interesse
comunale,  da  conseguire  prioritariamente  mediante  interventi  di
recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio
esistente;
     d)   l'equilibrio   tra   la   morfologia   del   territorio   e
dell'edificato,  la  capacita'  insediativa  teorica  del  piano e la
struttura dei servizi.