Art. 30. Contenuti ed elementi 1. Il PRGC, che considera la totalita' del territorio comunale, deve contenere: a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano; questi definiscono il quadro di riferimento per gli interventi di attuazione nonche' di revisione od aggiornamento del piano; b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate; c) la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate; d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dal PRGC; e) lo studio della situazione geologica, indraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilita' ambientale delle previsioni di piano; f) le aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densita' insediativa, alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione con l'indicazione degli ambiti territoriali all'interno dei quali la modifica di destinazione d'uso degli immobili attuata senza opere e' soggetta ad autorizzazione edilizia; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti ed a quelle compatibili indicate dal PRGC per ciascuna zona; g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti di cui all'articolo 3, comma 2; h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici ed attrezzature di interesse collettivo e sociale; i) le infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici ed i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione. 2. Con il PRGC possono esserre posti vincoli di inedificabilita' relativamente a: a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico-culturale; b) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumita' di persone e cose. 3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al comma 2, sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. 4. Il PRGC contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione dei piani regolatori particolareggiaticomunali. 5. Il PRGC disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici e normativi: a) strumenti grafici: 1) stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonche' perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale; 2) rappresentazione schematica della strategia del Piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano; 3) planimetrie di progetto; b) strumenti normativi: 1) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali; 2) relazione con l'indicazione degli obiettivi invarianti del Piano, con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del Piano, con riferimento alla validita' dei vincoli imposti ed all'attuazione degli eventuali espropri; 3) norme tecniche di attuazione. 6. Gli elaborati grafici e le schede sono redatti su basi cartografiche e su modelli definiti dall'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale.