Art. 30.
                        Contenuti ed elementi
 
   1.  Il  PRGC,  che considera la totalita' del territorio comunale,
deve contenere:
     a) gli obiettivi e le  strategie,  anche  suddivisi  per  ambiti
territoriali,  che  l'Amministrazione comunale intende perseguire con
il piano;  questi  definiscono  il  quadro  di  riferimento  per  gli
interventi  di  attuazione  nonche' di revisione od aggiornamento del
piano;
     b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni  ed
integrazioni,  delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle
normative sovraordinate;
     c)  la  definizione   degli   interventi   per   la   tutela   e
valorizzazione   delle   risorse   naturali,   ambientali,  agricole,
paesistiche  e   storiche,   con   l'indicazione   dei   vincoli   di
conservazione imposti da normative sovraordinate;
     d)  la  ricognizione  delle  zone di recupero e gli elementi che
giustifichino,  in  subordine,  l'eventuale  previsione  di  zone  di
espansione in relazione alle esigenze insediative previste dal PRGC;
     e) lo studio della situazione geologica, indraulica e valanghiva
del territorio al fine di poter valutare la compatibilita' ambientale
delle previsioni di piano;
     f)   le   aree  del  territorio  comunale  adibite  a  zone  con
caratteristiche omogenee in riferimento  all'uso,  alla  preesistente
edificazione,  alla densita' insediativa, alle infrastrutture ed alle
opere di urbanizzazione con l'indicazione degli  ambiti  territoriali
all'interno  dei  quali  la  modifica  di  destinazione  d'uso  degli
immobili attuata senza opere e' soggetta ad autorizzazione  edilizia;
tali  elementi  sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso
prevalenti ed a quelle compatibili indicate  dal  PRGC  per  ciascuna
zona;
     g)  la  disciplina  delle  aree  soggette  alla pianificazione e
gestione degli enti di cui all'articolo 3, comma 2;
     h) la disciplina delle  aree  destinate  alla  realizzazione  di
servizi pubblici ed attrezzature di interesse collettivo e sociale;
     i)  le  infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le
reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i  presidi  igienici
ed i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
   2.  Con  il PRGC possono esserre posti vincoli di inedificabilita'
relativamente a:
     a) protezione delle parti del  territorio  e  dell'edificato  di
interesse ambientale, paesistico e storico-culturale;
     b)  protezione  funzionale  di  infrastrutture  ed  impianti  di
interesse pubblico;
     c)  salvaguardia  da  potenziali  situazioni  di  pericolo   per
l'incolumita' di persone e cose.
   3.  Nelle  zone  sottoposte  ai  vincoli  di  cui al comma 2, sono
comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  del  patrimonio edilizio ed infrastrutturale
esistente.
   4.  Il  PRGC  contiene  l'individuazione  degli  ambiti   in   cui
l'attuazione   avviene   attraverso   la  predisposizione  dei  piani
regolatori particolareggiaticomunali.
   5. Il PRGC disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici e
normativi:
     a) strumenti grafici:
     1)  stato  di  fatto  dei  luoghi  e  dell'edificato aggiornato,
nonche' perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
     2) rappresentazione schematica della  strategia  del  Piano  che
risulti  dalla  sintesi  degli  elementi  strutturali  del territorio
relazionati alle previsioni del piano;
     3) planimetrie di progetto;
     b) strumenti normativi:
     1) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;
     2) relazione con l'indicazione degli  obiettivi  invarianti  del
Piano,  con  l'illustrazione  del  progetto  e  con  il  programma di
attuazione delle previsioni del Piano, con riferimento alla validita'
dei vincoli imposti ed all'attuazione degli eventuali espropri;
     3) norme tecniche di attuazione.
   6. Gli  elaborati  grafici  e  le  schede  sono  redatti  su  basi
cartografiche  e  su  modelli definiti dall'Amministrazione regionale
con decreto del Presidente della Giunta regionale.