Art. 31. Direttive per la formazione 1. La formazione di un nuovo PRGC e la variante al PRGC in vigore non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazioneregionale. 2. Il Consiglio comunale impartisce, con propria deliberazione, le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo PRGC e delle varianti al PRGC in vigore che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a). 3. Il contenuto della deliberazione di cui al comma 2 viene portato a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle amministrazioni statali interessate, degli enti ed aziende che esercitano pubblici servizi nonche' dei Comuni contermini.