Art. 31.
                     Direttive per la formazione
 
   1. La formazione di un nuovo PRGC e la variante al PRGC in  vigore
non      sono     soggette     alla     preventiva     autorizzazione
dell'Amministrazioneregionale.
   2. Il Consiglio comunale impartisce, con propria deliberazione, le
direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo PRGC  e  delle
varianti  al  PRGC  in  vigore  che  incidono sugli obiettivi e sulle
strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a).
   3. Il contenuto della  deliberazione  di  cui  al  comma  2  viene
portato    a   conoscenza   dell'Amministrazione   regionale,   delle
amministrazioni  statali  interessate,  degli  enti  ed  aziende  che
esercitano pubblici servizi nonche' dei Comuni contermini.