Art. 32. Adozione ed approvazione 1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in vigore e' adottato dal Consiglio comunale ed e' inviato all'Amministrazione regionale che ne da' avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, previo controllo di legittimita' della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo. 2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano lo- cale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti. 3. Entro il periodo di deposito, chiunque puo' presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRGC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente. 4. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale e il Ministero per i beni culturali ed ambientali, puo' comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate: a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati; b) dalla necessita' della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo della legge 1 giugno 1939, n. 1089, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali. 5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni compententi le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, che fossero previsti dal PRGC adottato, nonche' le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi. 6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, approva il PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, previo controllo di legittimita' del competente Comitato di controllo, nel Bollettino Ufficiale della Regione, qualora: a) non vi sia la necessita' di raggiungere le intese di cui al comma 5 o le stesse siano gia' raggiunte; b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni; c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale. 7. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni ed osservazioni sul PRGC, il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, si pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione e' comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 5 non siano raggiunte. 8. La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di cui al comma 7, sono inviati all'Amministrzione regionale. La Giunta regionale, previo controllo della legittimita' della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo, ne conferma l'esecutivita' con apposita deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, con proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutivita'. L'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 10. Il controllo di legittimita' da parte del competente Comitato di controllo, previsto dai commi 1, 6 e 8, e' effettuato ai sensi delle disposizioni vigenti, concernenti il controllo sugli atti degli enti locali, con esclusione della verifica della conformita' dell'atto alle norme ed alle indicazioni degli strumenti urbanistici di cui al comma 4.