Art. 32.
                      Adozione ed approvazione
 
   1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in
vigore   e'   adottato   dal   Consiglio   comunale   ed  e'  inviato
all'Amministrazione  regionale  che  ne  da'  avviso  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione,  previo  controllo  di  legittimita' della
deliberazione da parte del competente Comitato di controllo.
   2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell'avviso  nel
Bollettino  Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la
Segreteria  comunale  per  la  durata  di  trenta  giorni  effettivi,
affinche'  chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Del deposito  viene  data  notizia  con  apposito  avviso  pubblicato
nell'Albo  comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano lo-
cale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale
forma  di  pubblicita'  puo'  essere  sostituita  dall'affissione  di
manifesti.
   3.  Entro  il  periodo  di  deposito,  chiunque puo' presentare al
Comune  osservazioni.  Nel  medesimo  termine  i  proprietari   degli
immobili  vincolati  dal  PRGC  possono  presentare opposizioni sulle
quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente.
   4. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, di cui al  comma  1,  la  Giunta  regionale,
sentito  il  Comitato  tecnico  regionale  e  il Ministero per i beni
culturali ed ambientali, puo' comunicare al Comune le proprie riserve
vincolanti motivate:
     a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le
indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
     b)  dalla  necessita'  della tutela del paesaggio, qualora siano
interessati beni e localita' sottoposti al vincolo  paesaggistico  di
cui  alla  legge  29  giugno  1939, n. 1497, e di quella di complessi
storici monumentali ed  archeologici,  sottoposti  al  vincolo  della
legge  1› giugno 1939, n. 1089, secondo le prescrizioni del Ministero
per i beni culturali ed ambientali.
   5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere  con
le  Amministrazioni  compententi  le  intese necessarie ai fini degli
eventuali mutamenti di destinazione dei beni  immobili,  appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione,
che  fossero previsti dal PRGC adottato, nonche' le intese necessarie
con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2,  ai  fini  di  eventuali
mutamenti   di   destinazione   di  beni  immobili  rientranti  nella
competenza degli enti stessi.
   6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui  al  comma  4,
approva  il  PRGC,  con  apposita  deliberazione  da pubblicarsi, per
estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, previo controllo  di
legittimita'  del  competente  Comitato  di controllo, nel Bollettino
Ufficiale della Regione, qualora:
     a) non vi sia la necessita' di raggiungere le intese di  cui  al
comma 5 o le stesse siano gia' raggiunte;
     b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni;
     c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.
  7.  Qualora  siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o
siano state presentate  opposizioni  ed  osservazioni  sul  PRGC,  il
Consiglio  comunale,  decorso  il  termine  di  cui  al  comma  4, si
pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente
modificato  in  accoglimento  di   esse,   ovvero   decide   la   sua
rielaborazione.  La  riadozione  e'  comunque  necessaria  quando  le
modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle
strategie di cui all'articolo 30, comma  1,  lettera  a),  ovvero  le
intese di cui al comma 5 non siano raggiunte.
   8.  La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di
cui al comma 7, sono inviati all'Amministrzione regionale. La  Giunta
regionale, previo controllo della legittimita' della deliberazione da
parte   del   competente   Comitato   di   controllo,   ne   conferma
l'esecutivita' con apposita deliberazione che viene  pubblicata,  per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il
Presidente  della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro  60  giorni  dal
ricevimento  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di cui al
comma  8,  con  proprio  decreto,  dispone  l'introduzione  nel  PRGC
approvato  delle  modifiche  ritenute  indispensabili  e  ne conferma
l'esecutivita'. L'avviso del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
   10.  Il controllo di legittimita' da parte del competente Comitato
di controllo, previsto dai commi 1, 6 e 8,  e'  effettuato  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, concernenti il controllo sugli atti degli
enti   locali,   con  esclusione  della  verifica  della  conformita'
dell'atto  alle norme ed alle indicazioni degli strumenti urbanistici
di cui al comma 4.