Art. 33.
                   Validita' temporale e varianti
 
   1. Il PRGC  entra  in  vigore,  a  seconda  dei  casi,  il  giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione:
     a)   della   deliberazione   del   Consiglio   comunale  di  cui
all'articolo 32, comma 6;
     b)  della  deliberazione   della   Giunta   regionale   di   cui
all'articolo 32, comma 8;
     c) dell'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale
di cui all'articolo 32, comma 9.
   2.  Il  PRGC ha valore a tempo indeterminato e puo' essere variato
in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino
la necessita' o la convenienza di migliorarlo  ed  integrarlo  ovvero
quando sia prescritto da norme o piani sovraordinati. In tale caso le
procedure  di  formazione  ed approvazione sono quelle seguite per la
formazione, adozione ed approvazione del piano stesso.