Art. 33. Validita' temporale e varianti 1. Il PRGC entra in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione: a) della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 32, comma 6; b) della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 8; c) dell'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 9. 2. Il PRGC ha valore a tempo indeterminato e puo' essere variato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessita' o la convenienza di migliorarlo ed integrarlo ovvero quando sia prescritto da norme o piani sovraordinati. In tale caso le procedure di formazione ed approvazione sono quelle seguite per la formazione, adozione ed approvazione del piano stesso.