Art. 35. S a l v a g u a r d i a 1. A decorrere dalla data di adozione del PRGC o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del Piano medesimo o dell'esecutivita' della deliberazione del Consiglio comunale con la quale viene decisa la rielaborazione del PRGC ai sensi dell'articolo 32, comma 7, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende, con provvedimento da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia che siano in contrasto con le indicazioni del piano. 2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 31, puo' prevedere che sia adottata analoga sospensione con provvedimento da notificare al richiedente, sentita la Commissione edilizia comunale, per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette; in tal caso alla deliberazione del Consiglio somunale deve essere allegato un apposito elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia. 3. Nel periodo di cui al comma 1, l'organo comunale competente sospende altresi' le proprie determinazioni sulle domande di concessione ed autorizzazione edilizia che riguardino previsioni del piano sulle quali l'Amministrazione regionale abbia formulato le proprie riserve ai sensi dell'articolo 32, comma 4. 4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 3 e di cui al comma 2 trovano applicazione nel termine massimo di due anni decorrenti, rispettivamente, dalla deliberazione di adozione del piano e dalla deliberazione di approvazione delle direttive di cui al comma 2.