Art. 35.
                       S a l v a g u a r d i a
 
   1. A decorrere dalla data di adozione del PRGC o delle varianti al
piano in vigore e sino alla data  di  entrata  in  vigore  del  Piano
medesimo   o  dell'esecutivita'  della  deliberazione  del  Consiglio
comunale con la quale viene decisa  la  rielaborazione  del  PRGC  ai
sensi  dell'articolo  32,  comma  7,  il Sindaco, o il diverso organo
competente  ai  sensi   dello   statuto   comunale,   sospende,   con
provvedimento da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle
domande  di  concessione  o  di  autorizzazione edilizia che siano in
contrasto con le indicazioni del piano.
   2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle  direttive  di
cui   all'articolo  31,  puo'  prevedere  che  sia  adottata  analoga
sospensione con provvedimento da notificare al  richiedente,  sentita
la  Commissione  edilizia  comunale,  per gli interventi che siano in
contrasto con le direttive suddette; in tal caso  alla  deliberazione
del  Consiglio  somunale  deve  essere allegato un apposito elaborato
grafico   con   l'indicazione   delle   aree  soggette  a  regime  di
salvaguardia.
   3. Nel periodo di cui al comma  1,  l'organo  comunale  competente
sospende   altresi'   le  proprie  determinazioni  sulle  domande  di
concessione ed autorizzazione edilizia che riguardino previsioni  del
piano  sulle  quali  l'Amministrazione  regionale  abbia formulato le
proprie riserve ai sensi dell'articolo 32, comma 4.
   4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e  3  e  di  cui  al  comma  2
trovano  applicazione  nel  termine  massimo  di due anni decorrenti,
rispettivamente, dalla deliberazione di adozione del  piano  e  dalla
deliberazione di approvazione delle direttive di cui al comma 2.