Art. 36. Decadenza dei vincoli 1. Nelle parti che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio, e salvo che detti vincoli non abbiano validita' permanente in quanto imposti in applicazione di specifiche disposizioni di legge, le indicazioni di piano perdono efficacia, qualora non sia stato approvato un piano particolareggiato che le comprenda o non sia stata iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili in questione e non siano state depositate le relative indennita', entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo. 2. Cessata l'efficacia dei vincoli, il Comune e' tenuto ad apportare al PRGC, nel termine di centottanta giorni, le modificazioni conseguentemente necessarie. Qualora il Comune non provveda entro il termine predetto, la Giunta regionale da' l'avvio al procedimento sostitutivo di cui all'articolo 120. 3. Cessata l'efficacia dei vincoli, di cui al comma 1, sino alla data di entrata in vigore della variante di revisione al PRGC, di cui al comma 2, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia riguardanti i beni in questione, ad eccezione delle ipotesi disciplinate al comma 4. 4. Nelle aree in cui le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi del comma 1 ed in pendenza degli adempimenti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39.