Art. 36.
                        Decadenza dei vincoli
 
   1. Nelle parti che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati
all'esproprio,  e  salvo  che  detti  vincoli  non  abbiano validita'
permanente  in  quanto  imposti   in   applicazione   di   specifiche
disposizioni  di  legge,  le  indicazioni di piano perdono efficacia,
qualora non sia stato approvato un  piano  particolareggiato  che  le
comprenda  o non sia stata iniziata la procedura per l'espropriazione
degli immobili in questione e non siano state depositate le  relative
indennita',  entro  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  del piano
medesimo.
   2. Cessata  l'efficacia  dei  vincoli,  il  Comune  e'  tenuto  ad
apportare   al   PRGC,   nel   termine   di  centottanta  giorni,  le
modificazioni conseguentemente  necessarie.  Qualora  il  Comune  non
provveda  entro  il termine predetto, la Giunta regionale da' l'avvio
al procedimento sostitutivo di cui all'articolo 120.
   3. Cessata l'efficacia dei vincoli, di cui al comma 1,  sino  alla
data di entrata in vigore della variante di revisione al PRGC, di cui
al comma 2, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello
statuto  comunale,  sospende  ogni  determinazione  sulle  domande di
concessione o  di  autorizzazione  edilizia  riguardanti  i  beni  in
questione, ad eccezione delle ipotesi disciplinate al comma 4.
   4.   Nelle  aree  in  cui  le  previsioni  urbanistiche  risultino
inefficaci ai sensi del comma 1 ed in pendenza degli  adempimenti  di
cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37,
38 e 39.