Art. 37. Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli 1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e' ammissibile, fuori dalle ipotesi disciplinate dai successivi commi, la realizzazione di interventi, aventi destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilita' fondiaria di 0,03 mc/mq e, per le zone produttive, di un rapporto di copertura pari ad un decimo dell'area di proprieta'. 2. Qualora le aree si trovino inserite nell'ambito di zone omogenee A e B delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale all'interno della perimetrazione dei centri edificati, di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono consentite solo opere di restauro e di risanamento conservativo. 3. Qualora le aree si trovino inserite nell'ambito di zone omogenee F, e' ammessa soltanto la realizzazione di strutture produttive connesse con il mantenimento delle caratteristiche dell'ambito ed in coerenza con le norme di attuazione poste a tutela dei valori ambientali. 4. Nell'ipotesi in cui le aree si trovino inserite nell'ambito di zone omogenee M, N e P, sono ammessi solo interventi di tipo residenziale nel rispetto di un indice di fabbricabilita' fondiaria massimo pari a 0,01 mc/mq. 5. Nell'ipotesi, inoltre, in cui le aree interessino territori perimetrati come parchi naturali soggetti a piano di conservazione e sviluppo ed inseriti nella zona omogenea E, sono ammessi solo gli interventi elencati ai punti 1 e 2 dell'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale nel rispetto di un indice di fabbricabilita' fondiaria massimo pari a 0,01 mc/mq. 6. Alle aree poste fuori dalla perimetrazione dei centri edificati, interessate da previsioni di infrastrutture stradali divenute inefficaci, e' riconosciuta una potenzialita' edificatoria pari a 0,03 mc/mq, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.