Art. 37.
      Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli
 
   1.  Nelle  aree  nelle  quali le previsioni urbanistiche risultino
inefficaci ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e' ammissibile,  fuori
dalle  ipotesi disciplinate dai successivi commi, la realizzazione di
interventi, aventi destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili
con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini,
nel rispetto di un indice massimo  di  fabbricabilita'  fondiaria  di
0,03  mc/mq  e,  per  le zone produttive, di un rapporto di copertura
pari ad un decimo dell'area di proprieta'.
   2. Qualora  le  aree  si  trovino  inserite  nell'ambito  di  zone
omogenee  A  e  B  delle  norme  di  attuazione del Piano urbanistico
regionale all'interno della perimetrazione dei centri  edificati,  di
cui  all'articolo  18  della  legge  22  ottobre  1971,  n. 865, sono
consentite solo opere di restauro e di risanamento conservativo.
   3.  Qualora  le  aree  si  trovino  inserite  nell'ambito  di zone
omogenee  F,  e'  ammessa  soltanto  la  realizzazione  di  strutture
produttive   connesse   con  il  mantenimento  delle  caratteristiche
dell'ambito ed in coerenza con le norme di attuazione poste a  tutela
dei valori ambientali.
   4.  Nell'ipotesi in cui le aree si trovino inserite nell'ambito di
zone omogenee M,  N  e  P,  sono  ammessi  solo  interventi  di  tipo
residenziale  nel  rispetto di un indice di fabbricabilita' fondiaria
massimo pari a 0,01 mc/mq.
   5. Nell'ipotesi, inoltre, in cui  le  aree  interessino  territori
perimetrati  come parchi naturali soggetti a piano di conservazione e
sviluppo ed inseriti nella zona omogenea E,  sono  ammessi  solo  gli
interventi  elencati  ai  punti 1 e 2 dell'articolo 38 delle norme di
attuazione del piano urbanistico regionale nel rispetto di un  indice
di fabbricabilita' fondiaria massimo pari a 0,01 mc/mq.
   6.   Alle   aree  poste  fuori  dalla  perimetrazione  dei  centri
edificati,  interessate  da  previsioni  di  infrastrutture  stradali
divenute  inefficaci,  e' riconosciuta una potenzialita' edificatoria
pari a 0,03 mc/mq, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.