Art. 39
        Decadenza dei vincoli procedurali di inedificabilita'
                      e competenze urbanistiche
 
   1.  Nelle  aree  assoggettate  a  piani  attuativi dallo strumento
urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico  regionale,  nelle
quali  i  vincoli  e  i limiti edificatori posti dalle norme di piano
perdano  efficacia  per   mancata   adozione,   entro   cinque   anni
dall'entrata  in  vigore  del  piano  medesimo,  dei  relativi  piani
attuativi,  precedentemente  all'adozione  delle  varianti   di   cui
all'articolo   36,   comma  2,  e'  consentita  l'adozione  di  piani
regolatori  particolareggiati  comunali,   purche'   tali   strumenti
prevedano  le  attrezzature  ed i servizi necessari alle esigenze dei
soggetti insediabili nelle  aree  interessate  o  sia  dimostrato  il
soddisfacimento   di   tali  esigenze  dai  servizi  ed  attrezzature
pubbliche   eventualmente   esistenti,   con    l'osservanza    delle
prescrizioni  di  zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di
attuazione dello strumento urbanistico generale.