Art. 39 Decadenza dei vincoli procedurali di inedificabilita' e competenze urbanistiche 1. Nelle aree assoggettate a piani attuativi dallo strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo, dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 36, comma 2, e' consentita l'adozione di piani regolatori particolareggiati comunali, purche' tali strumenti prevedano le attrezzature ed i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi ed attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.