Art. 40. Sostituzione dei programmi di fabbricazione 1. I Comuni provvisti di un programma di fabbricazione devono adottare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano regolatore generale comunale. 2. Qualora il Comune non provveda entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale da' avvio al procedimento sostitutivo di cui all'articolo 120.