Art. 40.
             Sostituzione dei programmi di fabbricazione
 
   1.  I  Comuni  provvisti  di  un programma di fabbricazione devono
adottare, entro cinque anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, un piano regolatore generale comunale.
   2. Qualora il Comune non provveda entro il termine di cui al comma
1,  la  Giunta regionale da' avvio al procedimento sostitutivo di cui
all'articolo 120.