Art. 41.
                            D e r o g h e
 
   1.  Il  PRGC  puo'  dettare   disposizioni   che   consentano   la
realizzazione,  entro  le zone destinate a pubblici servizi, di opere
pubbliche in deroga ai parametri edilizi stabiliti  in  via  generale
dal piano stesso.
   2.   Il   PRGC  puo'  inoltre  dettare  norme  che  consentano  la
realizzazione di impianti tecnologici in deroga alle specifiche norme
di zona, purche' risultino non incompatibili  con  gli  obiettivi  di
assetto  urbanistico ed ambientale stabiliti dal piano per le singole
zone interessate.
   3. Il patrimonio edilizio esistente non conforme  alle  previsioni
degli  strumenti  urbanistici  vigenti  o  adottati e del regolamento
edilizio vigente, puo'  comunque  essere  interessato  da  interventi
purche'   gli   stessi   siano   compresi   fra  quelli  soggetti  ad
autorizzazione o denuncia.
   4. Per le residenze agricole in zona agricola e' comunque  ammessa
la  modifica  del  numero delle unita' immobiliari. Parimenti per gli
annessi rustici sono ammessi interventi di  risanamento  conservativo
con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola.
   5.  Nei  casi  di cui ai commi 1 e 2 il rilascio delle concessioni
edilizie o autorizzazioni deve essere  preceduto  dalla  approvazione
del progetto da parte del Consiglio comunale.