Art. 41. D e r o g h e 1. Il PRGC puo' dettare disposizioni che consentano la realizzazione, entro le zone destinate a pubblici servizi, di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi stabiliti in via generale dal piano stesso. 2. Il PRGC puo' inoltre dettare norme che consentano la realizzazione di impianti tecnologici in deroga alle specifiche norme di zona, purche' risultino non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal piano per le singole zone interessate. 3. Il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, puo' comunque essere interessato da interventi purche' gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia. 4. Per le residenze agricole in zona agricola e' comunque ammessa la modifica del numero delle unita' immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni deve essere preceduto dalla approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale.