Art. 33.
                  Regime assistenziale ospedaliero
 
   1. L'assistenza ospedaliera  e'  resa  nella  forma  del  ricovero
ordinario, d'urgenza o di elezione programmata, a ciclo diurno in day
hospital   e   nella   forma   di   chirurgia  a  ciclo  breve  e  di
spedalizzazione domiciliare.
   2. L'assistenza ospedaliera puo' essere, altresi', resa  in  forma
indiretta,  previa autorizzazione dell'unita' sanitaria locale, anche
in Italia o  all'estero,  secondo  le  norme  nazionali  e  regionali
vigenti,  quando  il  servizio sanitario regionale non e' in grado di
assicurare la prestazione entro tempi compatibili con la patologia da
trattare.