Art. 33. Regime assistenziale ospedaliero 1. L'assistenza ospedaliera e' resa nella forma del ricovero ordinario, d'urgenza o di elezione programmata, a ciclo diurno in day hospital e nella forma di chirurgia a ciclo breve e di spedalizzazione domiciliare. 2. L'assistenza ospedaliera puo' essere, altresi', resa in forma indiretta, previa autorizzazione dell'unita' sanitaria locale, anche in Italia o all'estero, secondo le norme nazionali e regionali vigenti, quando il servizio sanitario regionale non e' in grado di assicurare la prestazione entro tempi compatibili con la patologia da trattare.