Art. 34.
                       Spedalizzazione diurna
 
   1. Nel regime  di  spedalizzazione  diurna  vengono  effettuati  i
ricoveri presso le unita' operative ospedaliere per fini diagnostici,
curativi  e  riabilitativi  e  possono  essere  fornite  le  seguenti
prestazioni:
     a)  piccoli  interventi  chirurgici,  indagini  diagnostiche   a
maggior complessita' e a moderata invasivita';
     b)   prestazioni   molteplici   pluridisciplinari  da  aggregare
nell'arco di diverse ore della giornata;
     c)  recupero  e  riabilitazione  funzionale  intensivi   e   con
prestazioni applicative varie;
     d) terapia iniettiva e trattamenti farmacologici particolari;
     e) prestazioni molteplici di tipo integrato per particolari aree
di   intervento:   medicina   dello   sport,  valutazioni  funzionali
interdisciplinari, visite periodiche dei lavoratori, diabete.
   2. Il regime di spedalizzazione diurna deve essere:
     a) programmato;
     b) di durata inferiore alle dodici ore;
     c)    idoneo    per    prestazioni     multiprofessionali     ed
interdisciplinari;
     d)  di  durata  nettamente  superiore  a quella di una ordinaria
prestazione ambulatoriale;
     e) ripetitivo.
   3. La disponibilita' di posti letto per la spedalizzazione  diurna
e'  computata  in "posti letto equivalenti" che corrispondono ai fini
organizzativi a posti letto ordinari.
   4. Gli indicatori di performance dell'attivita' di spedalizzazione
diurna sono i seguenti:
     a) giorni attivita'/settimana: 5; giorni anno: 270;
     b) indice di rotazione: 1,5-2 per posto letto;
     c) tasso di utilizzazione dei posti letto: 90-100 per cento.
   5.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono
a deliberare il numero dei posti letto di day hospital  attribuiti  a
ciascuna  divisione.  E' fatto divieto di utilizzare i posti letto di
day hospital per i ricoveri ordinari  e  viceversa,  tranne  che  per
comprovati motivi di urgenza.