Art. 34. Spedalizzazione diurna 1. Nel regime di spedalizzazione diurna vengono effettuati i ricoveri presso le unita' operative ospedaliere per fini diagnostici, curativi e riabilitativi e possono essere fornite le seguenti prestazioni: a) piccoli interventi chirurgici, indagini diagnostiche a maggior complessita' e a moderata invasivita'; b) prestazioni molteplici pluridisciplinari da aggregare nell'arco di diverse ore della giornata; c) recupero e riabilitazione funzionale intensivi e con prestazioni applicative varie; d) terapia iniettiva e trattamenti farmacologici particolari; e) prestazioni molteplici di tipo integrato per particolari aree di intervento: medicina dello sport, valutazioni funzionali interdisciplinari, visite periodiche dei lavoratori, diabete. 2. Il regime di spedalizzazione diurna deve essere: a) programmato; b) di durata inferiore alle dodici ore; c) idoneo per prestazioni multiprofessionali ed interdisciplinari; d) di durata nettamente superiore a quella di una ordinaria prestazione ambulatoriale; e) ripetitivo. 3. La disponibilita' di posti letto per la spedalizzazione diurna e' computata in "posti letto equivalenti" che corrispondono ai fini organizzativi a posti letto ordinari. 4. Gli indicatori di performance dell'attivita' di spedalizzazione diurna sono i seguenti: a) giorni attivita'/settimana: 5; giorni anno: 270; b) indice di rotazione: 1,5-2 per posto letto; c) tasso di utilizzazione dei posti letto: 90-100 per cento. 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono a deliberare il numero dei posti letto di day hospital attribuiti a ciascuna divisione. E' fatto divieto di utilizzare i posti letto di day hospital per i ricoveri ordinari e viceversa, tranne che per comprovati motivi di urgenza.