Art. 35. Strutture poliambulatoriali e di day hospital 1. All'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, e' aggiunto il seguente comma: "2. Possono concorrere all'erogazione dell'assistenza specialistica, con i limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 412 del 1991, strutture poliambulatoriali e di day hospital, finalizzati alle attivita' strumentali, di visita, di dialisi, di prestazioni chirurgiche eseguibili senza regime di ricovero completo.".