Art. 35.
            Strutture poliambulatoriali e di day hospital
 
   1.  All'art.  5  della  legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, e'
aggiunto il seguente comma:
   "2.    Possono    concorrere    all'erogazione     dell'assistenza
specialistica,  con  i limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 412
del 1991, strutture poliambulatoriali e di day hospital,  finalizzati
alle  attivita'  strumentali,  di  visita, di dialisi, di prestazioni
chirurgiche eseguibili senza regime di ricovero completo.".