Art. 36.
                        Rete per l'emergenza
 
   1. Gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sono:
     a) la realizzazione di una rete regionale  organica,  articolata
su  poli  standardizzati  quanto  a livello di esaustivita', ciascuno
corrispondente ad  un  definito  e  tendenzialmente  ottimale  bacino
territoriale, modulare e scalare;
     b)  la  realizzazione di una rete integrata ospedale-territorio,
con dislocazione dei presi'di periferici tale da ottimizzare il tempo
necessario per l'accesso;
     c) la dotazione di supporti  informatici  e  telematici  per  il
soccorso nelle isole minori e nelle aree interne.
   La  Regione  razionalizza  e  potenzia  il  sistema  di  emergenza
sanitaria del quale e' titolare anche  attraverso  l'istituzione  del
numero unico per l'emergenza 118 e attraverso la riorganizzazione del
sistema  delle  guardie  mediche  che  saranno inserite nella rete di
emergenza.
   2. Sono ricomprese in un'unica  ed  unitaria  rete  regionale  per
l'emergenza le entita' operative del servizio sanitario regionale con
i seguenti obiettivi:
     a) la realizzazione di una rete regionale organica in ognuno dei
quattro  poli,  in  strutture  ospedaliere  con  servizi di urgenza e
dipartimenti di accettazione, emergenza ed urgenza di  3›,  2›  e  1›
livello e in strutture territoriali integrate con le prime;
     b)  la  realizzazione  di  quattro  centrali  operative, una per
ognuno dei bacini infraregionali, per  la  gestione  del  sistema  di
emergenza  e  del  numero  unico  per  l'emergenza  118,  secondo  le
modalita' indicate dalla conferenza Stato-Regioni. La gestione  delle
centrali operative per i quattro bacini di utenza e' effettuata anche
mediante la Croce Rossa Italiana;
      c)  l'inserimento  organico  del  servizio  di  elisoccorso nel
sistema regionale del numero unico per l'emergenza 118.
   3. Secondo quanto previsto dall'art.  32,  comma  1,  lettera  b),
fanno  parte  obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di 3› e
2› livello e del servizio di urgenza di I livello le unita' operative
di seguito indicate per ciascuno di essi:
     a)  dipartimenti  di  emergenza di 3› livello, aventi sede negli
ospedali di riferimento regionale per l'emergenza:
     1) servizio di pronto soccorso;
     2) servizio di radiologia;
     3) servizio di patologia clinica;
     4) servizio di anestesia e rianimazione;
     5) divisione di neurochirurgia;
     6) divisione di cardiologia;
     7) servizio di unita' coronarica;
     8)  divisione  di  chirurgia  d'urgenza  e,  in  caso   di   non
istituzionalizzazione  della stessa, una delle divisioni di chirurgia
generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria;
     9) divisione di ortopedia e traumatologia;
     10) servizio di immunoematologia e trasfusionale;
     11) divisione di ostetricia e ginecologia;
     b) dipartimenti di emergenza di 2› livello:
     1) servizio di pronto soccorso;
     2) servizio di radiologia;
     3) servizio di patologia clinica o servizio di  immunoematologia
e trasfusionale;
     4) servizio di anestesia e rianimazione;
     5) servizio di unita' coronarica;
     6)   divisione   di  chirurgia  d'urgenza  e,  in  caso  di  non
istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di  chirurgia
generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria;
     7) divisione di ostetricia e ginecologia;
     c) servizi di urgenza di 1› livello:
     1) servizio di pronto soccorso;
     2) servizio di anestesia e rianimazione;
     3) divisione di medicina generale;
     4) divisione di chirurgia generale;
     5) divisione di ostetricia e ginecologia.
   4. Le unita' sanitarie locali potranno individuare altre divisioni
e  servizi,  tra  quelli  gia'  istituiti  e funzionanti, che possono
concorrere a costituire il dipartimento stesso, previa autorizzazione
dell'assessore regionale per la sanita'.
   5.  Ogni  unita'  operativa  che  concorre  al   dipartimento   di
emergenza, pur mantenendo la propria autonomia funzionale, per quanto
concerne  l'attivita'  di emergenza attivata dalla centrale operativa
fara' capo ad un coordinatore individuaio con  le  modalita'  di  cui
all'art. 30, comma 2, lettera c).
   6.  La  individuazione  e  la  classificazione  degli  ospedali di
riferimento regionale di 3› e 2› livello della rete di emergenza sono
effettuate nel piano sanitario regionale, che  individua  altresi'  i
presi'di  ospedalieri  facenti  parte della rete di emergenza sede di
servizio di urgenza di 1› livello, nonche' gli ospedali di  comunita'
con servizio di urgenza.