Art. 33. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato 1. La Regione provvede, ai sensi dell'art. 8 della legge 36/1994, sentite le Autorita' di bacino competenti, le Province nonche' le Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo, ad individuare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati, anche tramite accorpamenti degli ambiti territoriali omogenei in cui il Piano regionale di risanamento delle acque suddivide il territorio ligure, modificando, ove occorra, il Piano citato. La Regione, inoltre, indica per ciascun ambito ottimale: a) le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ivi ricadenti; b) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, nei modi di cui all'art. 8 comma 4 legge 36/1994; c) i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di intervento di competenza. La Regione, sentite le Province, stabilisce norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature.