Art. 33.
      Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
 
  1.  La  Regione provvede, ai sensi dell'art. 8 della legge 36/1994,
sentite le Autorita' di bacino competenti,  le  Province  nonche'  le
Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo,
ad  individuare  gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
servizi idrici integrati, anche  tramite  accorpamenti  degli  ambiti
territoriali  omogenei in cui il Piano regionale di risanamento delle
acque suddivide il territorio ligure, modificando,  ove  occorra,  il
Piano   citato.  La  Regione,  inoltre,  indica  per  ciascun  ambito
ottimale:
   a) le forme e i modi della cooperazione tra gli  enti  locali  ivi
ricadenti;
   b) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti,
nei modi di cui all'art. 8 comma 4 legge 36/1994;
   c)  i  criteri  e  gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di
intervento di competenza. La Regione, sentite le Province, stabilisce
norme integrative per il controllo degli scarichi degli  insediamenti
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature.