Art. 34. Disciplina della gestione del servizio idrico integrato 1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente competenti, gli enti locali organizzano, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 33, il servizio idrico integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito territoriale stesso. 2. Nel caso in cui la forma di cooperazione indicata sia la convenzione di cui all'art. 24 della legge 142/1990, la Giunta regionale provvede altresi' agli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della legge 36/1994, anche mediante l'elaborazione della convenzione tipo.