Art. 34.
       Disciplina della gestione del servizio idrico integrato
 
  1.  Sulla  base  di  accordi  di  programma promossi dalle Province
territorialmente  competenti,  gli  enti   locali   organizzano,   in
conformita'  a  quanto  stabilito  dall'art.  33,  il servizio idrico
integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito territoriale stesso.
  2. Nel caso in  cui  la  forma  di  cooperazione  indicata  sia  la
convenzione  di  cui  all'art.  24  della  legge  142/1990, la Giunta
regionale provvede altresi' agli adempimenti di cui all'art. 9  comma
3   della   legge   36/1994,   anche  mediante  l'elaborazione  della
convenzione tipo.