Art. 35.
                         Gestioni esistenti
 
  I  soggetti  esistenti  di  cui  agli  articoli  9 e 10 della legge
36/1994 continuano a gestire i  servizi  idrici  loro  affidati  fino
all'organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  secondo  quanto
disposto dalla legge 36/1994.