Art. 17.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Sono abrogati l'art. 4 e l'art. 9, primo comma, della L.R.C.  n.
81/1977.
  2. Salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 21/1996, art.  4,
primo comma, punti 1) e 2) ed art. 8, comma 6, e' abrogata ogni altra
norma regionale che risulti in contrasto con le  disposizioni  recate
dalla presente legge.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 2 agosto 1997
                              FALCONIO