Art. 17. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati l'art. 4 e l'art. 9, primo comma, della L.R.C. n. 81/1977. 2. Salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 21/1996, art. 4, primo comma, punti 1) e 2) ed art. 8, comma 6, e' abrogata ogni altra norma regionale che risulti in contrasto con le disposizioni recate dalla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 2 agosto 1997 FALCONIO