Art. 45.
     Tipologie e modalita' degli interventi socio-assistenziali
 
  1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al
nucleo  familiare  e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni
di consulenza e  sostegno,  attraverso  servizi  integrativi  per  il
mantenimento  del  cittadino  nel  proprio  nucleo  familiare nonche'
mediante servizi sostitutivi.
  2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il  rispetto
delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali e della
sua dignita'.
  3. Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da
programmi  di  intervento  globali  attraverso i quali predisporre il
percorso socioassistenziale-terapeutico e riabilitativo  da  proporre
al  cittadino,  tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo
di tutte le risorse presenti nel territorio.
  4. I Comuni devono definire tramite propri  regolamenti  i  criteri
per  l'erogazione  dei  servizi,  i  requisiti,  le  modalita'  e  le
procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione al
costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di coloro che
sono tenuti agli alimenti.
  5. Gli interventi di cui al comma  1  sono  definiti  dai  soggetti
titolari  sulla  base  di  un'analisi  integrata  dei bisogni e delle
problematiche  presenti  nell'ambito  familiare  e  nel  contesto  di
riferimento  nonche'  sulla  base di direttive e procedure specifiche
emanate dalla Regione per  la  costituzione  di  uffici  di  pubblica
tutela  ai  sensi  dell'art.    70,  comma  3,  per i soggetti di cui
all'art. 3.
  6. La Regione stabilisce con il piano sociale regionale  i  criteri
di    indirizzo    per    l'omogeneita'    delle   prestazioni,   con
l'individuazione dei  livelli  minimi  garantiti  che  devono  essere
attivati  su  tutto  il territorio regionale in conformita' di quanto
disposto dall'art.  4, comma 2, della legge regionale 77/95.
  7. Gli interventi consistono in:
   a) interventi di sostegno economico;
   b) prestazioni di assistenza domiciliare;
   c) prestazioni di assistenza socio-educativa;
   d) interventi di aiuto personale;
   e) interventi socio-terapeutici;
   f) inserimenti lavorativi;
   g) servizi semi-residenziali;
   h) servizi residenziali.
  8. Per gli interventi di cui al comma 7, ad esclusione di quelli di
cui alla lettera h), la competenza gestionale e finanziaria spetta al
comune  di  residenza  del  cittadino  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 54.
  9.  Per  gli  interventi di cui al comma 7, lettera h) gli oneri di
spesa sono a carico del comune nel quale il cittadino ha maturato  il
domicilio  di soccorso di cui agli articoli 72 e seguenti della legge
n. 6972/1890.