Art. 45. Tipologie e modalita' degli interventi socio-assistenziali 1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonche' mediante servizi sostitutivi. 2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignita'. 3. Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socioassistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio. 4. I Comuni devono definire tramite propri regolamenti i criteri per l'erogazione dei servizi, i requisiti, le modalita' e le procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione al costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di coloro che sono tenuti agli alimenti. 5. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dai soggetti titolari sulla base di un'analisi integrata dei bisogni e delle problematiche presenti nell'ambito familiare e nel contesto di riferimento nonche' sulla base di direttive e procedure specifiche emanate dalla Regione per la costituzione di uffici di pubblica tutela ai sensi dell'art. 70, comma 3, per i soggetti di cui all'art. 3. 6. La Regione stabilisce con il piano sociale regionale i criteri di indirizzo per l'omogeneita' delle prestazioni, con l'individuazione dei livelli minimi garantiti che devono essere attivati su tutto il territorio regionale in conformita' di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 77/95. 7. Gli interventi consistono in: a) interventi di sostegno economico; b) prestazioni di assistenza domiciliare; c) prestazioni di assistenza socio-educativa; d) interventi di aiuto personale; e) interventi socio-terapeutici; f) inserimenti lavorativi; g) servizi semi-residenziali; h) servizi residenziali. 8. Per gli interventi di cui al comma 7, ad esclusione di quelli di cui alla lettera h), la competenza gestionale e finanziaria spetta al comune di residenza del cittadino fatto salvo quanto previsto all'articolo 54. 9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera h) gli oneri di spesa sono a carico del comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso di cui agli articoli 72 e seguenti della legge n. 6972/1890.