Art. 46. Interventi di sostegno economico 1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficolta'. 2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere straordinario, temporaneo o continuativo. 3. I comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di cui al comma 2 nell'ambito dei criteri e priorita' definiti dal piano sociale regionale. 4. I provvedimenti specifici, realizzati a favore di esigenze particolari di assistiti, quali assegni per l'assistenza e cura di anziani non autosufficienti, interventi per la vita indipendente o aiuto personale per persone con gravi disabilita' ed altri interventi sono attuati nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3.