Art. 46.
                  Interventi di sostegno economico
 
  1.  Gli  interventi  di  sostegno  economico  sono  finalizzati  al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali del  cittadino  al  fine  di
promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficolta'.
  2.  Al  fine  di  soddisfare  i  bisogni  fondamentali  della  vita
quotidiana, gli interventi  di  assistenza  economica  possono  avere
carattere straordinario, temporaneo o continuativo.
  3. I comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di
cui al comma 2 nell'ambito dei criteri e priorita' definiti dal piano
sociale regionale.
  4.  I  provvedimenti  specifici,  realizzati  a  favore di esigenze
particolari di assistiti, quali assegni per l'assistenza  e  cura  di
anziani  non  autosufficienti,  interventi per la vita indipendente o
aiuto personale per persone con gravi disabilita' ed altri interventi
sono attuati nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3.