Art. 47.
     Servizi domiciliari e di supporto all'attivita' domiciliare
 
  Le  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  sono  finalizzate   a
garantire  il  soddisfacimento  di  esigenze  personali,  domestiche,
relazionali, educative/riabilitative di  cittadini  in  temporaneo  o
permanente   stato   di   non   autosufficienza,   di   dipendenza  o
emarginazione.
  2.  Le  prestazioni  devono  essere  attivate  secondo  un  sistema
d'interventi  integrati  del  settore  e  degli  altri settori di cui
all'articolo 1, comma 1.
  3. I  servizi  di  supporto  sono  organizzati  per  facilitare  la
permanenza  del  cittadino  nel  proprio  domicilio  e  sono attivati
tramite servizio mensa o forniture di pasti, servizio di  lavanderia,
podologia  e  trasporto  sociale.  Devono  essere  altresi'  previsti
servizi  di  supporto  consistenti  in  offerta  di  prestazioni  che
afferiscano ai bisogni della vita di relazione.