Art. 48.
                   Assistenza sociale ed educativa
 
  1.  L'assistenza  sociale  ed  educativa  si  attua  attraverso  la
consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al
singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio,  concordando
con  gli  interessati  un  progetto  volto  a contrastare o risolvere
situazioni  di  crisi  e  a  prevenire  e  superare   situazioni   di
isolamento,  di emarginazione o di devianza, mediante il ricorso alle
risorse sociali, educative, culturali  e  ricreative  presenti  nella
comunita' locale.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale
53/81   e   successive  modificazioni,  per  la  realizzazione  degli
interventi sono predisposti progetti complessivi e sono  attivati  in
collaborazione,  secondo  la  specificita'  dei  casi,  con i servizi
sanitari, educativi, scolastici, i quali intervengono ciascuno per la
propria competenza anche per quanto  attiene  agli  oneri  finanziari
derivati dagli interventi stessi.