Art. 49. Aiuto personale 1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno. 2. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto del principio della libera scelta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), tramite gli strumenti previsti dagli artt. 46, 47, e 48 finalizzati a permettere lo svolgimento delle attivita' quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.