Art. 49.
                           Aiuto personale
 
  1.  Gli  interventi  di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  sono  diretti  a  soggetti  in
temporanea  o  permanente  grave limitazione dell'autonomia personale
non superabile  con  protesi  o  ausili  tecnici  o  altre  forme  di
sostegno.
  2.  Gli interventi devono essere attuati nel rispetto del principio
della libera scelta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), tramite gli
strumenti previsti dagli artt. 46, 47, e 48 finalizzati a  permettere
lo  svolgimento  delle  attivita'  quotidiane,  il  mantenimento  del
soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di  stati  di
isolamento e emarginazione.