Art. 50. Interventi socio-terapeutici 1. Al fine di facilitare e sostenere il percorso d'integrazione sociale nonche' per verificare processi di indirizzo di preformazione professionale, sono attivate convenzioni tra gli enti pubblici e privati per l'inserimento socio-terapeutico di cittadini con ridotte capacita' psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attivita' lavorativa. 2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono determinate le modalita' e la durata degli inserimenti, i compiti che spettano ai soggetti contraenti. Gli oneri per gli inserimenti fanno carico all'ene gestore del servizio di assistenza comprensivi del costo del personale per assistenza al soggetto inserito, dell'eventuale gettone di presenza e di altri oneri per assicurazioni di responsabilita' civile, di rischi da infortunio e rimborsi spese. 3. All'azienda unita' sanitaria locale e al comune fanno carico gli oneri di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.