Art. 50.
                    Interventi socio-terapeutici
 
  1.  Al  fine  di  facilitare e sostenere il percorso d'integrazione
sociale nonche' per verificare processi di indirizzo di preformazione
professionale, sono attivate convenzioni  tra  gli  enti  pubblici  e
privati  per l'inserimento socio-terapeutico di cittadini con ridotte
capacita' psico-fisiche e non  in  grado  di  sostenere  una  normale
attivita' lavorativa.
  2.  Nelle  convenzioni  di  cui  al  comma  1  sono  determinate le
modalita' e la durata degli inserimenti, i compiti  che  spettano  ai
soggetti  contraenti.  Gli  oneri  per  gli  inserimenti fanno carico
all'ene gestore del servizio di assistenza comprensivi del costo  del
personale per assistenza al soggetto inserito, dell'eventuale gettone
di  presenza  e  di  altri oneri per assicurazioni di responsabilita'
civile, di rischi da infortunio e rimborsi spese.
  3. All'azienda unita' sanitaria locale e al comune fanno carico gli
oneri  di  cui  al  comma  2,  secondo   le   rispettive   competenze
terapeutiche ed assistenziali.