Art. 51.
                       Inserimenti lavorativi
 
  1.  Gli  enti  titolari  delle  funzioni  assistenziali  promuovono
percorsi per facilitare  l'inserimento  lavorativo  di  cittadini  in
situazioni   di  disagio,  di  emarginazione,  di  ridotte  capacita'
lavorative, attivando modi  di  coordinamento  con  le  province  per
l'attivita' formativa.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1 ed in armonia con la legislazione
nazionale e regionale in materia, gli interventi consistono in:
   a) attivita' di orientamento e  qualificazione  professionale  per
adolescenti   a   rischio,  soggetti  disabili  o  con  problematiche
psico-fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per  i  quali
l'inserimento  lavorativo  sia  previsto  durante  o  al  termine del
trattamento terapeutico, soggetti gia' istituzionalizzati o in regime
di semiliberta';
   b) attuazione di inserimenti di persone con gravi disabilita';
   c) individuazione di strutture  produttive  idonee  e  disponibili
all'inserimento dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
   d)  attivazione  e  incentivazione  degli strumenti previsti dalla
normativa nazionale e regionale per la  costituzione  di  cooperative
sociali  di  cui  alla  legge  381/91, e per l'inserimento di persone
disabili.
  3. Per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap
di  natura  fisica,  psichica  o  sensoriale  con  diminuzione  della
capacita'  lavorativa  non  inferiore a 2/3, la Regione definisce nel
piano sociale regionale le modalita' di finanziamento per progetti di
orientamento, preformazione, formazione professionale  e  inserimento
lavorativo.   A tale fine il piano prevede interventi per le seguenti
tipologie:
   a) dotazione di attrezzature ed altre  facilitazioni  ai  soggetti
che intendono avviare un lavoro autonomo;
   b)  adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite
idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente;
   c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite
in forma societaria, ad esclusione di quelle  per  azioni,  salvo  il
caso  delle cooperative, la cui percentuale di handicappati impiegati
non sia inferiore al venti per cento;
   d) copertura totale o parziale delle spese per gli  oneri  sociali
derivanti   alle   aziende  dall'assunzione  di  handicappati  e  per
contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi;
   e) integrazione fino ad un massimo  del  trenta  per  cento  della
retribuzione  percepita  dai  lavoratori  dipendenti  di cui al punto
precedente.
  4. I  soggetti  attuatori  stipulano  apposite  convenzioni  con  i
singoli,  le  imprese  e le cooperative per stabilire le condizioni a
cui e' subordinata l'attivazione degli interventi.