Art. 51. Inserimenti lavorativi 1. Gli enti titolari delle funzioni assistenziali promuovono percorsi per facilitare l'inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacita' lavorative, attivando modi di coordinamento con le province per l'attivita' formativa. 2. Ai fini di cui al comma 1 ed in armonia con la legislazione nazionale e regionale in materia, gli interventi consistono in: a) attivita' di orientamento e qualificazione professionale per adolescenti a rischio, soggetti disabili o con problematiche psico-fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali l'inserimento lavorativo sia previsto durante o al termine del trattamento terapeutico, soggetti gia' istituzionalizzati o in regime di semiliberta'; b) attuazione di inserimenti di persone con gravi disabilita'; c) individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b); d) attivazione e incentivazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per la costituzione di cooperative sociali di cui alla legge 381/91, e per l'inserimento di persone disabili. 3. Per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale con diminuzione della capacita' lavorativa non inferiore a 2/3, la Regione definisce nel piano sociale regionale le modalita' di finanziamento per progetti di orientamento, preformazione, formazione professionale e inserimento lavorativo. A tale fine il piano prevede interventi per le seguenti tipologie: a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazioni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo; b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente; c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclusione di quelle per azioni, salvo il caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati impiegati non sia inferiore al venti per cento; d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dall'assunzione di handicappati e per contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi; e) integrazione fino ad un massimo del trenta per cento della retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti di cui al punto precedente. 4. I soggetti attuatori stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese e le cooperative per stabilire le condizioni a cui e' subordinata l'attivazione degli interventi.