Art. 52. Presidi residenziali e semiresidenziali 1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi di cui alla presente legge. 2. I presidi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori sono: a) centro di pronto accoglimento; b) casa per la gestante e per la madre con il figlio; c) casa di accoglienza per l'infanzia; d) comunita' a dimensione familiare; e) comunita' educativa; f) pensionato giovanile; g) semiconvitto; h) centro diurno. 3. Le tipologie dei servizi di cui al comma 2, sono definite nella risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990 concernente i requisiti di idoneita' delle comunita' per i minori di cui all'art. 1 della legge regionale 16 aprile 1980, n. 28. 4. I presidi residenziali rivolti ad adulti e anziani sono: a) residenze sociali assistite, quali strutture di dimensioni limitate, come comunita' alloggio o case famiglia, con organizzazione di tipo familiare dove possono essere previste forme di autogestione per l'accoglienza di adulti o anziani in condizioni di solitudine, emarginazione, devianza o di limitata autonomia; b) comunita' alloggio protette per ospitalita' di adulti in stato di grave dipendenza, quali strutture per piccoli nuclei di persone disabili al fine di garantire l'assistenza negli atti quotidiani, permettere il mantenimento e il potenziamento delle capacita' residue, stimolare la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale; c) centri residenziali per anziani e adulti inabili con limitati interventi socio-sanitari per l'ospitalita' temporanea di anziani autosufficienti e di persone con disabilita'; d) residenze sanitarie assistenziali (RSA) per ospitalita' anche temporanea di persone prevalentemente non autosufficienti. A tali strutture e' consentito l'accesso previo accertamento della condizione di non autosufficienza e stato di grave disabilita', e secondo le indicazioni previste dal piano terapeutico individualizzato. Le RSA devono essere organizzate in nuclei sulla base di regolamenti comunali in attuazione della legge regionale n. 28/1980, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, del piano sanitario regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995 n. 527, parte III, punto 2.4.8., e prevedere l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie differenziate per gruppi di tipologie di bisogno e carichi assistenziali. 5. E' posta a carico dell'azienda unita' sanitaria locale la copertura delle spese di assistenza sanitaria come quota capitaria, da erogarsi presso la struttura residenziale di cui al comma 1, lett. d), secondo i criteri e le valutazioni di qualita' definiti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. 6. I servizi semiresidenziali comprendono attivita' assistenziali dirette a gruppi di persone per piu' ore al giorno e per piu' giorni alla settimana. Tali servizi in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale. Sono presidi semiresidenziali: a) i centri diurni con valenza educativo-terapeutica e/o riabilitativa per il mantenimento e/o potenziamento delle capacita' della persona. In tali centri deve essere prevista l'integrazione con le attivita' sanitarie specifiche di assistenza alla persona non autosufficiente, infermieristica, psicologica e/o psichiatrica, neuropsichiatrica, riabilitativa; b) centri di aggregazione con finalita' di socializzazione e organizzazione del tempo libero. 7. Le modalita' organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza e controllo nonche' di eventuale convenzionamento sono quelle di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 e alla legge regionale 28/80.