Art. 52.
               Presidi residenziali e semiresidenziali
 
  1.  I  servizi  residenziali  sono   finalizzati   all'accoglienza,
temporanea  o  stabile,  di persone le cui esigenze assistenziali non
possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri  interventi  di
cui alla presente legge.
  2.  I  presidi  residenziali  e  semiresidenziali rivolti ai minori
sono:
   a) centro di pronto accoglimento;
   b) casa per la gestante e per la madre con il figlio;
   c) casa di accoglienza per l'infanzia;
   d) comunita' a dimensione familiare;
   e) comunita' educativa;
   f) pensionato giovanile;
   g) semiconvitto;
   h) centro diurno.
  3. Le tipologie dei servizi di cui al comma 2, sono definite  nella
risoluzione  del  Consiglio regionale del 20 marzo 1990 concernente i
requisiti di idoneita' delle comunita' per i minori di  cui  all'art.
1 della legge regionale 16 aprile 1980, n. 28.
  4. I presidi residenziali rivolti ad adulti e anziani sono:
   a)  residenze  sociali  assistite,  quali  strutture di dimensioni
limitate, come comunita' alloggio o case famiglia, con organizzazione
di tipo familiare dove possono essere previste forme di  autogestione
per  l'accoglienza  di  adulti o anziani in condizioni di solitudine,
emarginazione, devianza o di limitata autonomia;
   b)  comunita' alloggio protette per ospitalita' di adulti in stato
di grave dipendenza, quali strutture per piccoli  nuclei  di  persone
disabili  al  fine  di  garantire l'assistenza negli atti quotidiani,
permettere  il  mantenimento  e  il  potenziamento  delle   capacita'
residue,  stimolare la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e
relazionale;
   c) centri residenziali per anziani e adulti inabili  con  limitati
interventi  socio-sanitari  per  l'ospitalita'  temporanea di anziani
autosufficienti e di persone con disabilita';
   d) residenze sanitarie assistenziali (RSA) per  ospitalita'  anche
temporanea  di  persone  prevalentemente  non autosufficienti. A tali
strutture  e'  consentito   l'accesso   previo   accertamento   della
condizione  di  non  autosufficienza  e stato di grave disabilita', e
secondo   le   indicazioni    previste    dal    piano    terapeutico
individualizzato.  Le  RSA  devono essere organizzate in nuclei sulla
base di regolamenti comunali in attuazione della legge  regionale  n.
28/1980,  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre  1989,  del  piano   sanitario   regionale   di   cui   alla
deliberazione  del Consiglio regionale 21 dicembre 1995 n. 527, parte
III,  punto  2.4.8.,  e   prevedere   l'erogazione   di   prestazioni
socio-sanitarie  differenziate  per  gruppi di tipologie di bisogno e
carichi assistenziali.
  5. E' posta  a  carico  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  la
copertura  delle  spese di assistenza sanitaria come quota capitaria,
da erogarsi presso la struttura residenziale di cui al comma 1, lett.
d), secondo i criteri e  le  valutazioni  di  qualita'  definiti  dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
  6.  I  servizi semiresidenziali comprendono attivita' assistenziali
dirette a gruppi di persone per piu' ore al giorno e per piu'  giorni
alla  settimana.  Tali  servizi  in  relazione  alle  caratteristiche
dell'utenza,  possono  integrare   gli   interventi   di   assistenza
domiciliare ed essere luogo di cura della persona, di socializzazione
e di promozione culturale.  Sono presidi semiresidenziali:
   a)   i   centri   diurni  con  valenza  educativo-terapeutica  e/o
riabilitativa per il mantenimento e/o potenziamento  delle  capacita'
della  persona.    In tali centri deve essere prevista l'integrazione
con le attivita' sanitarie specifiche di assistenza alla persona  non
autosufficiente,   infermieristica,   psicologica  e/o  psichiatrica,
neuropsichiatrica, riabilitativa;
   b) centri di  aggregazione  con  finalita'  di  socializzazione  e
organizzazione del tempo libero.
  7.  Le modalita' organizzative, di erogazione delle prestazioni, di
autorizzazione,  di  vigilanza  e  controllo  nonche'  di   eventuale
convenzionamento  sono  quelle  di  cui alla legge regionale 27 marzo
1980, n. 20 e alla legge regionale 28/80.