Art. 38 Sostituzione dell'art. 142-quinquies della legge regionale n. 40/2005 1. L'art. 142-quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e' sostituito dal seguente: «Art. 142-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di ESTAV). - 1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l'ESTAV dell'Area vasta centro e l'ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attivita' gia' intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attivita' dell'ESTAR. 2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attivita' sono adottati solo se autorizzati dall'ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente. 3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014. 4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell'art. 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV, fatto salvo quanto previsto nel comma 9. 5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell'art. 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9-bis, lettera c), del medesimo articolo. 6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni. 7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere. 8. L'atto di ricognizione e' trasmesso alla Giunta regionale ed al collegio sindacale, che esprime parere entro il 31 dicembre 2014. La Giunta approva l'atto di ricognizione limitatamente alla parte relativa al patrimonio immobiliare. Il provvedimento della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari. 9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'attivita' di ricognizione e verifica della situazione contabile puo' essere protratta fino al 31 marzo 2015. Dal 1° gennaio l'attivita' e' svolta per i soli adempimenti relativi alla redazione della situazione contabile, con oneri a carico della Regione, dai commissari e dai componenti dei collegi sindacali cessati, che si avvalgono del personale individuato dal direttore generale dell'ESTAR. 10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per incorporazione con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data. 11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell'ESTAR, l'ESTAV dell'Area vasta centro avvia, all'entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005, alla legge regionale n. 51/2009, alla legge regionale n. 85/2009 ed alla legge regionale n. 81/2012), le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con il supporto dell'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest e dell'ESTAV dell'Area vasta sud-est. 12. Al fine di remunerare le attivita' disciplinate dal comma 9 rese ad ESTAR, stimati in euro 115.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.».