Art. 40 Tavolo di monitoraggio regionale 1. E' istituito il tavolo di monitoraggio regionale, attraverso il quale la Regione procede periodicamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi sanitari, economico finanziari e di investimento degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR), anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 121-bis della legge regionale n. 40/2005. 2. Il tavolo di cui al comma 1 e' presieduto dall'assessore competente in materia di diritto alla salute ed e' composto dal direttore della relativa direzione regionale e dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate. 3. Il tavolo si riunisce almeno trimestralmente con la partecipazione delle direzioni delle aziende e degli enti del SSR di volta in volta convocate. 4. Il verbale delle sedute riporta l'esito delle riunioni evidenziando gli ulteriori obiettivi concordati e le eventuali prescrizioni impartite ai soggetti convocati.