Art. 40 
 
                  Tavolo di monitoraggio regionale 
 
  1. E' istituito il tavolo di monitoraggio regionale, attraverso  il
quale  la  Regione   procede   periodicamente   alla   verifica   del
raggiungimento degli obiettivi sanitari, economico  finanziari  e  di
investimento degli  enti  e  delle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale (SSR), anche attraverso il  monitoraggio  di  cui  all'art.
121-bis della legge regionale n. 40/2005. 
  2. Il tavolo  di  cui  al  comma  1  e'  presieduto  dall'assessore
competente in materia di diritto  alla  salute  ed  e'  composto  dal
direttore  della  relativa  direzione  regionale  e   dai   dirigenti
regionali competenti nelle materie trattate. 
  3.  Il  tavolo  si   riunisce   almeno   trimestralmente   con   la
partecipazione delle direzioni delle aziende e degli enti del SSR  di
volta in volta convocate. 
  4.  Il  verbale  delle  sedute  riporta  l'esito   delle   riunioni
evidenziando  gli  ulteriori  obiettivi  concordati  e  le  eventuali
prescrizioni impartite ai soggetti convocati.