Art. 42 
 
                Budget economici per la farmaceutica 
                       e i dispositivi medici 
 
  1. Fermi restando  i  principi  di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale n. 65/2010 e all'art. 124 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto  conto  delle
ulteriori misure adottate di  razionalizzazione  del  settore  sia  a
livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa statale,  la  Giunta  regionale  definisce,  entro  novanta
giorni  dall'approvazione  della  presente  legge,   l'obiettivo   di
contenimento  della  spesa  per  l'anno  2015  per  i  farmaci  e   i
dispositivi medici. 
  2. La Giunta  regionale  definisce,  nell'ambito  del  contenimento
della spesa di cui al comma 1, le modalita' per la completa esenzione
delle spese per i farmaci e i dispositivi  medici  per  i  lavoratori
autonomi dotati di partita IVA con grave malattia  prolungata  o  che
dichiarino di fatturare nell'anno  di  riferimento  meno  di  12.000,
euro.