Art. 42 Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici 1. Fermi restando i principi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 65/2010 e all'art. 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2015 per i farmaci e i dispositivi medici. 2. La Giunta regionale definisce, nell'ambito del contenimento della spesa di cui al comma 1, le modalita' per la completa esenzione delle spese per i farmaci e i dispositivi medici per i lavoratori autonomi dotati di partita IVA con grave malattia prolungata o che dichiarino di fatturare nell'anno di riferimento meno di 12.000, euro.