Art. 27 Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unita' immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in affitto a turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attivita' non sia organizzata in forma di impresa. 2. Il limite delle tre unita' immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico siano proposti al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso. 3. L'utilizzo delle predette unita' immobiliari secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.