Art. 62 Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. 1. Al fine di introdurre i necessari adeguamenti normativi in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio del Parco e' composto: a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio; b) dal Sindaco del comune di Agrigento; c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio; d) da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana; e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana.". 2. All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole "Collegio dei revisori" sono sostituite con le parole "Revisore legale". 3. L'articolo 12 della legge regionale n. 20/2000 e' sostituito dal seguente: "12. Il Revisore legale e' nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale e' corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni.". 4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/2000 sono soppresse le parole da "nonche'" a "pubblica istruzione".