Art. 62 
Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20  in  materia  di
  composizione del Consiglio del Parco archeologico  e  paesaggistico
  della Valle dei Templi. 
  1. Al fine di  introdurre  i  necessari  adeguamenti  normativi  in
materia di riduzione del  costo  degli  apparati  amministrativi,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e dal comma 3 dell'articolo  22  del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il  comma  1  dell'articolo  8  della
legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il Consiglio del Parco e' composto: 
  a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata  esperienza  di
gestione di istituzioni culturali e di governo di  organi  collegiali
di amministrazione, nominato  dall'Assessore  regionale  per  i  beni
culturali e l'identita' siciliana, con  funzione  di  Presidente  del
Consiglio; 
  b) dal Sindaco del comune di Agrigento; 
  c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per
territorio; 
  d)  da  un  esperto  in  economia  dei  beni  culturali,   nominato
dall'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e   l'identita'
siciliana; 
  e)  da  un  esperto  nel  settore   della   tutela,   salvaguardia,
valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative  alla  Valle
dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali  e
l'identita' siciliana.". 
  2. All'articolo 7, comma 1, lettera  c)  della  legge  regionale  3
novembre  2000,  n.  20,  le  parole  "Collegio  dei  revisori"  sono
sostituite con le parole "Revisore legale". 
  3. L'articolo 12 della legge regionale n. 20/2000 e' sostituito dal
seguente: 
  "12. Il Revisore legale  e'  nominato  con  decreto  dell'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana per la  durata
di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Al Revisore legale e' corrisposto  per  ogni  seduta  il
trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni.". 
  4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/2000 sono
soppresse le parole da "nonche'" a "pubblica istruzione".