Art. 28 
 
              Partecipazione ed accesso alle iniziative 
 
  1.  Le  persone  con  disabilita'  prendono  parte,  su   base   di
uguaglianza con  gli  altri,  alla  vita  culturale  e  a  iniziative
ricreative, sportive e turistiche. 
  2.  Gli  enti  pubblici  e  privati  che   organizzano   iniziative
culturali, ricreative, sportive  e  turistiche  promuovono,  mediante
l'adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone  con
disabilita' e garantiscono loro  l'accesso  ai  luoghi  in  cui  tali
iniziative si svolgono. 
  3. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 2 gli  enti
pubblici, nell'ambito dei propri settori di competenza: 
    a) organizzano azioni di sensibilizzazione, d'informazione  e  di
formazione   per   promuovere   l'inclusione,   anche   tramite    il
potenziamento del volontariato; 
    b) tengono conto delle  suddette  finalita'  nell'erogazione  dei
contributi  agli  enti  promotori  ed  organizzatori  di   iniziative
culturali, ricreative, sportive e turistiche.