Art. 28 Partecipazione ed accesso alle iniziative 1. Le persone con disabilita' prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e a iniziative ricreative, sportive e turistiche. 2. Gli enti pubblici e privati che organizzano iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche promuovono, mediante l'adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone con disabilita' e garantiscono loro l'accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono. 3. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 2 gli enti pubblici, nell'ambito dei propri settori di competenza: a) organizzano azioni di sensibilizzazione, d'informazione e di formazione per promuovere l'inclusione, anche tramite il potenziamento del volontariato; b) tengono conto delle suddette finalita' nell'erogazione dei contributi agli enti promotori ed organizzatori di iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche.